DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli), Società US AGROPOLI - (nota n. 11292/711 pf16-17 GP/AA/mg del 12.04.2017). 

Il deferimento - Con provvedimento del 12 aprile 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Il Signor Domenico Cerruti (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società US Agropoli) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Luigi Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 59bis/Cae/2015-16 del 13/06/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. - la Società US Agropoli per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante

Le memorie difensive - Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava memoria difensiva.

Il dibattimento - All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Cerruti l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società US Agropoli punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

La decisione - Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 711pf16-17, avente ad oggetto: “Mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della Soc. US Agropoli, della somma di € 12.500,00 in favore del calciatore Santaniello Luigi (delibera CAE – prot. 59/bis CAE del 13.6.2016)”. Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti versati in atti emergeva che in data 13.6.2016, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Santaniello, condannava la Società US Agropoli al pagamento in favore dello stesso della somma di € 12.500,00. Tale decisione veniva comunicata il giorno stesso alla Società US Agropoli a mezzo pec avverso la quale non veniva presentata, da parte della Società, alcuna impugnazione. Nonostante la regolare comunicazione della decisione, la Società US Agropoli, non corrispondeva quanto dovuto al calciatore Santaniello nei termini previsti dalla normativa federale, ovvero nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Cerruti, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Luigi Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia e risulta, di conseguenza, acclarata la responsabilità della Società US Agropoli, ai sensi dell’art. 4 comma 1 per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Cerruti, l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Società US Agropoli, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Sezione: Le avversarie / Data: Gio 25 maggio 2017 alle 13:09 / Fonte: salerno.iamcalcio.it
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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