A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare i seguenti club di serie C: Rende, Triestina, Pro Piacenza e Matera.
 
Le quattro società e i rispettivi dirigenti sono stati deferiti 'per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di Euro 350.000 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019'.
 

La società MATERA CALCIO S.r.l. deferito  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;

per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimes tre del periodo d’imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenutopagamento del debito iva sopra indicato;per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019: a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015

30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo

stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato;

per la violazione dell’art.10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),

lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza

Nazionale per l’ammissione al campionato

professionistico di Lega Pro 2018/2019:

a titolo di responsabilità propria per non aver

provveduto, entro il termine del 12 giugno

2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. dell

a situazione patrimoniale

trimestrale al 31

marzo 2018 e della relativa relazione della società di revisione a corredo dell’indicatore

di Liquidità calcolato sulle risultanze

della medesima situazione patrimoniale;

per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),

lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza

Nazionale per l’ammissione al campionato

professionistico di Lega Pro 2018/2019:

a titolo di responsabilità propria, per no

n aver provveduto, entro il termine del 26

giugno 2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi

contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per

la mensilità di dicembre

2017, e comunque

per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto

pagamento degli emolumenti sopra indicati;

per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C),

paragrafo IV) delle N.O.I.F.:

a titolo di responsabilità propria, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli

emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’es

odo, dovuti ai tesserati per il periodo

intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari

addebitati su conto corrente bancario divers

o da quello indicato come dedicato e

non

riconducibile direttamente alla società;

con l’applicazione della recidiva prevista da

ll’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 18 settembre 2018 alle 21:26
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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