Il general manager del Potenza Nicola Dionisio è già al lavoro per provare a chiudere diverse vertenze aperte che si è trovato sul tavolo rosso-blù.Con il suo arrivo in sella al leone rampante il dirigente avellinese sta provando a tamponare varie situazioni tra cui quella legata a Salvatore Marra con il trainer di Pianura che Dionisio ebbe alle sue dipendenze ad Avellino che vanta crediti con il Potenza (ovviamente con V&V).L'Aversa Normanna che ebbe Marra alle sue dipendenze in Lega Pro anni fa  non ha mai "finito di pagarlo" e adesso i granata pagano dazio...

Un punto di penalizzazione – da scontarsi nella stagione in corso – all’Aversa Normanna (serie D girone H), sanzionata inoltre con un’ammenda di 500 euro. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale.

Sanzionato dunque il ritardato pagamento degli emolumenti all’ex tecnico Salvatore Marra.

Di seguito il testo del provvedimento.

~~DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO BUONO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl –Con provvedimento del 30 novembre 2016, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: – il Sig. Claudio Buono, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8, comma 15 del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Salvatore Marra, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con decisione del 22.01.2016 (Vertenza n. 018/2015), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; – la Società SF Aversa Normanna Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

~~Il fatto

In data 22.01.2016, il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Sig. Salvatore Marra, condannava la Società SF Aversa Normanna Srl al pagamento in favore dello stesso della somma di € 1.677,75. La predetta decisione veniva comunicata alla Società SF Aversa Normanna Srl mediante lettera raccomandata ricevuta in data 29.01.2016. La Società SF Aversa Normanna Srl non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale. Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto. I deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali deducono nel merito l’infondatezza del deferimento per essere la somma di cui trattasi stata pagata direttamente dalla competente Lega, utilizzando, su espressa indicazione della Società, le somme all’uopo depositate e giacenti presso la Lega stessa. A comprova di tale linea difensiva depositava estratto conto della Società da cui risulta effettivamente erogata la somma di € 1677,75 a favore del Sig. Salvatore Marra in data 29 settembre 2016.

~~Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: – mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Claudio Buono; – 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) di ammenda a carico della Società SF Aversa Normanna Srl. I deferiti, rappresentati dall’Avv. Fiorillo, si sono riportati alle memorie difensive chiedendo il proscioglimento o in subordine l’applicazione delle sanzioni minime previste degli art. 18 e 19 del CGS. L’Avv. Fiorillo ha altresì depositato un documento recante delega della Società alla Lega Pro ad operare in compensazione per i pagamenti dovuti utilizzando le somme depositate a tale scopo. La Procura si è opposta al deposito di tale documento in quanto tardivo.

 I motivi della decisione

~~La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”. È infatti incontestato che la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale sia stata ricevuta dalla Società in data 29.01.2016. Ne consegue che, in base alle vigenti norme regolamentari (art. 94 ter, comma 11 NOIF), il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il successivo 28 febbraio 2016; ciò che non è avvenuto in frontale violazione dei termini di adempimento. Circostanza, questa, che di per sé comporta l’oggettiva colpevolezza dei deferiti in assenza di allegata, plausibile giustificazione in grado di recidere il nesso di causalità con la volontarietà della condotta omissiva. La Società, invero, neppure ha fornito prova di aver quanto meno comunicato alla parte interessata la modalità con cui intendeva adempiere. L’effettività del pagamento risulta, infatti, solo dall’estratto conto depositato con le memorie difensive alla data del 29 settembre 2016, quando il procedimento della Procura Federale era già stato incardinato con l’iscrizione dei soggetti nel registro degli incolpati. La nota depositata in udienza dal difensore dei deferiti è inutilizzabile per opposizione della Procura federale che ne ha contestata fondatamente la tardività. In ogni caso, esso risulta comunque inadeguato nei contenuti a confutare la consistenza dei fatti per come accertati dal Collegio all’esito dell’approfondito esame dell’intera documentazione versata in atti. Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter valorizzare la circostanza dell’avvenuto pagamento delle spettanze dovute all’allenatore, perché ha consentito comunque la realizzazione, ancorché postuma, dell’interesse sostanziale; sicché, esso ritiene che sussistano ragioni di equità per ridurre le sanzioni rispetto alle richieste della Procura. In conclusione, il deferimento è fondato con

~~conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie nella misura determinata in dispositivo, giusto combinato disposto dell’art. 8, comma 15 del CGS (contestato dalla Procura) con gli artt. 18 e 19 dello stesso Codice.

 P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale accerta e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Claudio Buono e della Società SF Aversa Normanna Srl e per l’effetto: – infligge mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Claudio Buono; – infligge punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) alla Società SF Aversa Normanna Srl.

Sezione: Primo Piano / Data: Mer 22 febbraio 2017 alle 17:23 / Fonte: Mn24.it
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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