Il CONI ha rigettato la richiesta di sospensione per la Serie B che, al momento, resta a 19 sqaudre in attesa degli altri pronunciamenti fissati il 7 settembre. Di seguito il testo integrale:

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. e verso la Procura Generale dello Sport c/o CONI, per l'annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l'organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;

visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per l'annullamento delle delibere delle Assemblee di Lega B, tenutesi nei giorni 10 luglio 2018 e 30 luglio 2018, inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni.

vista la richiesta di misura cautelare, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, contenuta nel ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2018, di sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti e delle decisioni impugnate e di tutti gli atti connessi e consequenziali e, per l'effetto, di ordinare alla LNPB di presentare, entro un brevissimo termine dallo stesso stabilito, le certificazioni previste per la Lega dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018, oltre ad ordinare la pubblicazione del calendario di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019 solo dopo il completamento dell'organico a 22 squadre e, qualora ciò non sia possibile e/o più attuabile, di ordinare alla LNPB di compiere tutte le attività necessarie a definire un calendario con 22 squadre, anche eventualmente dopo l'inizio delle gare ufficiali, ponendo in essere per tale fine ogni atto ed iniziativa necessaria affinché le tre società ammesse successivamente a completamento dell'organico a 22 squadre possano recuperare le giornate di campionato già disputate dalle altre società già ammesse al Campionato di Serie B;

vista la richiesta di misura cautelare, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, contenuta nel ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2018, di sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle delibere impugnate, affinché vengano esaurite le procedure di ripescaggio e vengano completati gli organici;

viste le istanze di abbreviazione dei termini ivi contenute, ex art. 60, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva;

visto il C.U. FIGC 30 maggio 2018, n. 54, con cui sono stati disciplinati i criteri e chiesti alle società adempimenti e versamenti economici, ai fini della possibile integrazione degli organici;

considerato che con decreto del Presidente del Collegio di Garanzia 10 agosto 2018, prot. n. 544/2018, è stata sospesa l’esecutività della sentenza n. 8/2018 della Corte Federale d’Appello FIGC, che aveva parzialmente annullato e sostanzialmente modificato il citato C.U. n. 54, il Pag2 quale dunque è in vigore fino alla decisione nel merito del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, fissata per il 7 settembre 2018;

considerato che alcuni argomenti di censura delle ricorrenti, avverso le impugnate delibere della Lega, introducono seri e apprezzabili argomenti da valutare in modo approfondito e in contraddittorio nella sede di merito, con particolare riguardo ai principi su cui già il Collegio di Garanzia si è pronunciato, in circostanze analoghe, con provvedimento n. 24 dell’11 agosto 2014;

ritenuto che, nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, quello della società ricorrente appare, ai soli fini cautelari, recessivo rispetto a quello degli organi sportivi resistenti, che ha natura pubblica e generale poiché attiene alla apertura del Campionato, evento di cui milioni di sportivi e tifosi non possono essere privati;

considerato, peraltro, che restano fermi, all’esito del giudizio di merito e della decisione che sarà pronunziata, gli adempimenti, con le connesse responsabilità, eventualmente derivanti da una decisione di annullamento della riduzione di organico, con connesso obbligo di immediata integrazione ad opera degli organi ed autorità sportive competenti;

PQM

Respinge, nei sensi di cui alla motivazione, l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati. Fissa, dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, l’udienza del 7 settembre 2018, a partire dalle ore 12:00, per la trattazione collegiale della domanda cautelare abbinata al merito.

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 14 agosto 2018 alle 13:29 / Fonte: CONI
Autore: Redazione TTP / Twitter: @tuttopotenza
vedi letture
Print