Nel comunicato n° 6 del Tribunale Federale Nazionale non è presente solo il Matera, ad essere oggetto di deferimenti ci sono atre società:

- Sporting Fulgor Molfetta: inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Lanza Mauro (all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante); e per la Società ASD Sporting Fulgor, ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la disponibilità campo di gioco Serie D e Juniores

- Cavese: Inibizione di 60 giorni al Sig. Domenico Campitiello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Cavese 1919 - ora Cavese 1919 Srl, per rispondere, della violazione di cui all’ art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 2, 4, 5 e 9 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma in data 9.6.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, la copia del verbale assembleare, il versamento della quota iscrizione, la fidejussione e la dichiarazione di disponibilità del campo Serie D e Juniores.

- L'Aquila Calcio: Inibizione di sei mesi per Miani David, per la società penalizzazione di un punto da scontare nella stagione 2018/19 e ammenda di € 500,00. Il Sig. Miani David, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Salvetti Alessandro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 197 punto 17 CAE del 1.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

- Varese Calcio: Inibizione di nove mesi per Basile Paolo; per la Società Varese Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 2.500,00. Il Sig. Basile Paolo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Varese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Francesco Gazo, Francesco Luoni, Simone Pietro Moretti e Francesco Viscomi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U n. 214 del 20.2.2018, vertenze prot. CAE nn. 79, 80, 100 e 101, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce.

- Colligiana: Inibizione di sei mesi per Rugi Massimo, per la Società USD Colligiana, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 700,00. Il Sig. Rugi Massimo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della USD Colligiana, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Iali Matteo, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 CAE del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

Rinvio all'assemblea del 19 settembre invece per discutere sui deferimenti per le società Calcio Spoleto e per la società AS MELFI SRL e il Sig. Maglione Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società.

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 17 luglio 2018 alle 15:44 / Fonte: FIGC
Autore: Salvatore Colucci / Twitter: @salvocolucci
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