FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

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COMUNICATO UFFICIALE N. 30/A

Il Consiglio Federale

- vista la domanda di ripescaggio al Campionato Serie C 2017/2018 presentata dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l.;

- visti i Comunicati Ufficiali n. 113/A del 3 febbraio 2017, n. 163/A del 26 maggio 2017, n. 183/A del 26 giugno 2017, n. 185/A del 26 giugno 2017, n. 189/A del 26 giugno 2017 e n. 10/A del 14 luglio 2017;

- esaminate le relazioni in data 3 agosto 2017, che riportano le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017 ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2017/2018;

- considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato:
a) entro il termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due fideiussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità;

b) in data 1° agosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità;

- ritenuto che, alla luce di quanto esposto, la società Rende Calcio 1968 S.r.l. non ha soddisfatto nel termine perentorio del 28 luglio 2017, ore 13:00, tutti i requisiti prescritti per l’accoglimento della domanda di ripescaggio;

- visto l’art. 27 dello Statuto federale

delibera

di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda presentata, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2017, dalla società Rende Calcio 1968 S.r.l.

dispone

che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alla predetta società l’assegno circolare relativo al contributo straordinario nonché quant’altro allegato alla domanda di ripescaggio.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 384/A del 16 maggio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA 4 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Antonio Di Sebastiano Carlo Tavecchio

Sezione: Primo Piano / Data: Sab 05 agosto 2017 alle 21:05 / Fonte: www.figc.it
Autore: Redazione TTP / Twitter: @tuttopotenza
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