Dura stangata della Giustizia sportiva nei confronti del Taranto dopo quanto accaduto nella finale di ritorno dei play off nazionali di eccellenza disputata a Massafra contro il Gladiator. La formazione rossoblù è stata sconfitta per 2-1, subendo il gol decisivo nei minuti finali dell'incontro. Al termine della gara, l'invasione di campo da parte di alcuni tifosi jonici ha aggravato la situazione, portando gli organi federali ad adottare pesanti provvedimenti nei confronti della società.

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Simone Morale, Avv. Massimo Romeo con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari, nella seduta del 15 giugno 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 15/11/2026 – CAMPO NEUTRO PORTE CHIUSE – AMMENDA € 6.500 – PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2026/2027:
TARANTO 2025 SSD ARL Per avere propri sostenitori: (i) Nel corso del primo tempo introdotto materiale pirotecnico ( 16 fumogeni ) che veniva utilizzato all'interno del proprio settore (15 ) e lanciato sul terreno di gioco (1 ), insieme a 4 bottigliette da mezzo litro semipiene. (ii) Al termine della gara, danneggiato un lucchetto e aperto un cancello della tribuna loro dedicata, dal quale invadevano il terreno di gioco; alcuni di essi rincorrevano e aggredivano fisicamente un calciatore della propria squadra, colpendolo con calci sul fondoschiena, mentre persona identificata come dirigente della società strattonava con forza il Quarto Uomo, tentando dapprima di colpirlo con una testata e, successivamente, attingendolo con un violento schiaffo al volto ( i cui esiti venivano refertati con 5 giorni di prognosi ). Inoltre, venivano lanciate sul terreno di gioco 40 bottiglie d'acqua, piene e semipiene, da un litro e da mezzo litro. Sanzione così determinata in ragione della gravità delle condotte, della recidiva specifica di cui al CU 183 CR Puglia, nonché per la sospensione dell'attività agonistica. La presente sanzione deve essere considerata anche ai fini dell'applicazione delle misure amministrative di cui all'Art.35 Comma 7 del CGS. ( R A – R QU – R CdC).

INIBIZIONE FINO AL 30/6/2030
PETROSINO DANIELE (TARANTO 2025 SSD ARL) Per avere, persona non presente in distinta e successivamente identificata, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco dove strattonava con forza il Quarto Uomo tentando dapprima di colpirlo con una testata e successivamente attingendolo con forte schiaffo al volto. Tale condotta, cessata grazie all'intervento del personale addetto alla sicurezza, provocava all'Ufficiale di gara forte dolore e gli veniva refertata al Pronto Soccorso con una prognosi di 5 giorni. (R QU)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 20:07 / Fonte: LND
Autore: Redazione 1 / Twitter: @tuttopotenza
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