Tranne una ammonizione per prima infrazione a carico di Schimmenti e Galiano non ci sono altri provvedimenti contro il Potenza adottati dal Giudice sportivo. Di seguito i principali provvedimenti per il girone C.

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Agosto 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:

SOCIETÀ 
AMMENDA € 2.000,00 FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 96° minuto della gara, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, a fine gara, dopo che entrambe le squadre e la Quaterna Arbitrale avevano fatto rientro negli spogliatoi e i tifosi avevano lasciato l’impianto, durante l’allenamento post gara eseguito da cinque calciatori avversari, proferito epiteti razzisti, ripetuti più volte nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 300,00 BENEVENTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 58° al 59° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00 CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 3°, 9° e 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) DI NAPOLI RAFFAELE (CAVESE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500,00 DI AMMENDA RIZZO FRANCESCO (TARANTO) in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e con gesti plateali proferiva una frase offensiva nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALAPAI LUCA (CASERTANA) per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ERCOLANO EMANUEL (LATINA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
COCETTA NICCOLÒ (TURRIS)

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 27 agosto 2024 alle 17:41 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
vedi letture