Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, LATINA, POTENZA, JUVE STABIA e TURRIS, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose (per la Società Potenza ulteriori rispetto a quelli di seguito sanzionati); - ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 100,00 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CANDELLORI KEVIN (POTENZA)

Sezione: Primo Piano / Data: Ven 22 settembre 2023 alle 16:35 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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