CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ROCCHETTI YURI (POTENZA)

A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, entrava sul terreno di gioco colpendolo con una spinta a due mani al petto,
facendolo cadere a terra;
B) per avere, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, subito dopo aver colpito l’avversario, tornava a sedersi in panchina e, alla richiesta dell’Arbitro di alzarsi per la notifica del provvedimento di espulsione, si rifiutava di ottemperare. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e dall’altra che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco (calciatore di riserva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 2 MARZO 2026
DI BARI GIUSEPPE (POTENZA) 
per aver, al termine della gara, mentre l’Arbitro lasciava il terreno di gioco, prima di giungere in prossimità degli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava stringendogli la mano, portandosela al petto e proferendo parole irriguardose nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DE GIORGIO PIETRO (POTENZA) 
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione dell’espulsione del proprio calciatore ROCCHETTI YURI, sosteneva, urlando con veemenza, che il calciatore da espellere non fosse lui e indicava un altro collaboratore, così tentando di trarre in errore l’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e la sua deprecabilità.

Sezione: Primo Piano / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 12:18
Autore: Red TTP / Twitter: @tuttopotenza
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