Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante 3/4 dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 agosto 2026 ha adottato le deliberazioni in merito alla prima giornata di campionato della Serie C. Riportiamo le decisioni principali relative al girone C.

AMMENDA € 500,00 BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, provocando danni al telone in plastica che copriva i pannelli LED posti dietro la porta della società avversaria e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla intrinseca pericolosità del lancio effettuato, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del telone di copertura e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00 CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 5700 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 72° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra ripetuto per otto volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 250,00 GIUGLIANO perché persona non autorizzata, in quanto sprovvista di pass, e riconducibile alla società, si introduceva negli spogliatoi al termine del primo tempo, reiterando la predetta condotta anche al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (proc. fed.).

COLLABORATORI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE 3/6 CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 SETTEMBRE 2026 ANTONAZZI ANGELO (GIUGLIANO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante privo di pass, accedeva all'interno degli spogliatoi, reiterando la medesima condotta al termine della gara.

ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
COPPITELLI FEDERICO (COSENZA)

Sezione: Primo Piano / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 01:11 / Fonte: Lega Pro - Serie C
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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