Un turno di squalifica e ammenda per Colombini, Cuccurullo, Fusco, Matera, Paglino, Persico e Potenza. Stangata anche per il Sorrento, che dovrà versare una multa di 2.000 euro: questa la decisione della FIGC, riportata integralmente di seguito, in seguito alla dura contestazione dei tifosi dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Trapani, maturata il 18 gennaio 2026.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco FUSCO, Antonio POTENZA, Stefano PAGLINO, Antonio MATERA, Marco CUCCURULLO, Lorenzo COLOMBINI, Cataldo PERSICO e della società SORRENTO CALCIO 1945, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco FUSCO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Antonio POTENZA, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Stefano PAGLINO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Antonio MATERA, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Marco CUCCURULLO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Lorenzo COLOMBINI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Cataldo PERSICO, nella qualità di Supporter Liaison Officer (SLO) del Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, che i calciatori del Sorrento venissero sottoposti a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento, che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana dei calciatori, assecondando la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi, in violazione del divieto di cui all’art. 25 comma 9, C.G.S.;

SORRENTO CALCIO 1945, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: 

1(una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Francesco FUSCO,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Antonio POTENZA, 

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Stefano PAGLINO,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Antonio MATERA, 

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Marco CUCCURULLO,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Lorenzo COLOMBINI,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Cataldo PERSICO,

€ 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società SORRENTO CALCIO 1945;

Sezione: Le avversarie / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 18:04 / Fonte: TuttoC
Autore: Marco Laguardia
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