Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, CITTADELLA, CAVESE, MONOPOLI, NOVARA, PERUGIA, POTENZA, SIRACUSA, TERNANA, TRAPANI, UNION BRESCIA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 600,00

SOCIETA'

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

SOCIETA'

CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI


INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA


MUSSI ANDREA (TRAPANI) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento aggressivo nei confronti di un tesserato avversario in quanto: 1. avvicinatosi a quest’ultimo in modo violento urlava nei suoi confronti; 2. nel tunnel che conduce agli spogliatoi reiterava il proprio comportamento pronunciando nei suoi confronti parole minacciose e cercando il contatto fisico con quest’ultimo non riuscendoci solo grazie all’intervento dei propri dirigenti. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CORDONE MARIO (GIUGLIANO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COCOROCCHIO MARTIN (AUDACE CERIGNOLA)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VANO MICHELE (CASERTANA)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 18:43 / Fonte: TuttoC
Autore: Marco Laguardia
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