Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano per quanto riguarda il girone C.

SOCIETÀ
AMMENDA € 600,00
SORRENTO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, supplemento r. Arbitrale).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, intonato cori e prodotto suoni di tamburi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Curva Nord Superiore Rosso, esposto, dal 20° al 45° minuto del secondo tempo, per circa venticinque minuti, uno striscione di 1 metro per 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta: 1. non corretta in quanto, a seguito di una revisione FVS, sferrava un pugno con forza nei confronti della plastica esterna della propria panchina; 2. irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito della revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2025
VALORI PIETRO (CASERTANA) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, protestava platealmente, proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
TORTORA CARMINE (AZ PICERNO) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, durante il rientro negli spogliatoi, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti ripetuta più volte per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale adottata a seguito di una revisione FVS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva). SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOSCANO DOMENICO (CATANIA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica entrando nell’area di revisione FVS e protestando nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.
PROSPERI FABIO (CAVESE) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva/ irriguardosa e gli rivolgeva un gesto offensivo per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MOSCHELLA IVAN (CATANIA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinatosi all’area di revisione FVS, protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00
MARTIRIGGIANO MAURIZIO (AZ PICERNO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Delegato alla gestione evento della società avversaria, in quanto, mentre quest’ultimo gli impediva l’accesso all’area spogliatoi attraverso l’ingresso riservato alla Quaterna Arbitrale, proferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGO SALVATORE (MONOPOLI) A) tre gare di squalifica effettive per avere, all’ 8°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno all’altezza dello stomaco facendolo cadere a terra e provocandogli un lieve e momentaneo dolore. B) Euro 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco e, dall'altra, la possibilità per il calciatore avversario di riprendere la gara dopo l’intervento del massaggiatore (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c., documentazione video - obbligo risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VELTRI ANGELO (AZ PICERNO) per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 23 settembre 2025 alle 11:55 / Fonte: LEGA PRO
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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