PREMESSO che, tra il 26 ed il 30 maggio pp.vv., si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Gerardo Patrono di Potenza ed in particolare la storica “Parata Dei Turchi” del 29 maggio;

CONSIDERATO che la maggior parte delle manifestazioni, in occasione della predetta festività, avrà luogo nel Centro Storico cittadino; RILEVATO - che l'area del Centro Storico cittadino è delimitata dalle seguenti piazze e strade: Piazza Vittorio Emanuele II, Corso XVIII Agosto 1860, Via Beato Bonaventura, Via Vescovado,Via Due Torri, Via XX Settembre, Via F.lli Cairoli, Via Alianelli , Piazza Mario Pagano, Via A. Rosica, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Corso Umberto I; - che le zone ricadenti nel percorso della tradizionale della “Parata dei Turchi” sono : Stadio Viviani - Viale Marconi-Via Verdi-Viale Dante-Via Vaccaro-Piazza XVII Agosto 1860- Corso Umberto I- Via Portasalza - Via Pretoria- Piazza Matteotti- Via Scafarelli - Largo Duomo;

CONSIDERATO che il grande afflusso di visitatori e di cittadini, previsto in Centro Storico e lungo il percorso della Parata, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che, la pericolosità dei comportamenti di cui sopra, risulta essere sempre amplificata dall'eccessivo consumo di bevande alcoliche e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine, trasformabili in armi da taglio;

RITENUTO opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stessa riuscita delle Manifestazioni in onore del Santo Patrono, disporre, con il presente provvedimento, il divieto, nel Centro Storico cittadino, in viale Dante e piazza Verdi, interessate dal programma delle Manifestazioni, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi per il solo 29 maggio, di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dal 26 maggio al 30 maggio 2022, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 6.00 del giorno successivo;

RITENUTO opportuno disporre il divieto di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nonché per gli operatori, anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea in città;

RITENUTO opportuno, altresì, disporre, per lo stesso periodo sopra indicato, nelle aree ugualmente sopra indicate, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica; VISTI: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773; il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. lo Statuto Comunale;

VISTI: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773; il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. lo Statuto Comunale;

ORDINA per i motivi specificati in premessa:

1. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, per il solo 29 maggio 2022, il divieto di vendita - o cessione ad altro titolo - per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dal 26 maggio al 30 maggio 2022, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 6.00 del giorno successivo;

2. il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l'attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate;

3. il divieto di cui sopra non si applica per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;

4. agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica è fatto obbligo, dal 26 al 30 maggio 2022, senza limitazione di fascia oraria, vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;

5. nel territorio del Centro Storico cittadino, in viale Dante e Piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi per il solo 29 maggio, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica dal 26 maggio al 30 maggio 2022, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 6.00 del giorno successivo;

6. è fortemente raccomandato, agli esercenti e all’utenza, il rispetto delle norme penali (art. 689 e ss c.p.) che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza con l’avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Sezione: Succede a Potenza... / Data: Mer 25 maggio 2022 alle 14:35 / Fonte: COMUNE DI POTENZA
Autore: Redazione 3 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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