CAMPIONATO DI SERIE C 15ª GIORNATA

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, si riportano di seguito.

SOCIETÀ
AMMENDA € 900,00 COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c., recidiva).
AMMENDA € 700,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00 GIUGLIANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato dall’ultimo minuto della gara e fino al rientro delle squadre negli spogliatoi, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00 CAVESE per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione di circa venti metri per uno non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’8 GENNAIO 2026 ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO) per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto: A) al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, con fare minaccioso pronunciava frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale e offensive nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato; B) al termine della gara, nonostante il provvedimento di espulsione, reiterava il predetto comportamento, continuando a sostare nei pressi della zona spogliatoi e proferendo parole irriguardose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36 cit. (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. ANTONAZZO ANGELO, r. Arbitrale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO 2026 ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, faceva accesso nel recinto di gioco tramite il cancello della Tribuna Centrale, e si avvicinava all’area di revisione FVS colpendo il gabbiotto del FVS così costringendo l’Arbitro ad interrompere la review. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36 cit. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23) A) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni dirigeva la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente all’Allenatore SIG. PAGLIUCA LUIGI in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500 PAGLIUCA LUIGI (ATALANTA U23) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto riceveva disposizioni tecniche mediante l’utilizzo di auricolari dall’Allenatore BOCCHETTI SALVATORE nonostante quest’ultimo fosse stato espulso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA MILANO LUCA (BENEVENTO) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto dissentiva platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, mentre il SIG. ANTONAZZO ANGELO protestava nei confronti dell’Arbitro, dava un pugno contro la porta dello spogliatoio riservato alla Quaterna Arbitrale, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36 comma 1 C.G. S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
   
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUERINI ALESSIO (ATALANTA U23) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. 37/194 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TASCONE MATTIA (SALERNITANA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva trattenendo per la maglia un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 16:44 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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