Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, riportiamo di seguito.

SOCIETÀ
ammenda
€ 1.000,00
CATANIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, tre bottigliette semipiene e una lattina da 33 cl semipiena di una bibita, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, circa cento fogli di carta plastificata (precedentemente utilizzati per la coreografia) arrotolati a forma di pallina in direzione di un contenitore collocato a ridosso della pista di atletica e, successivamente, una volta rimosso quest’ultimo, in direzione di uno Steward collocato nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. durante il secondo tempo, una lattina semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, durante il primo tempo per circa 35 minuti e, durante il secondo tempo per circa 30 minuti, uno striscione di circa 1 metro non autorizzato contenente una frase offensiva nei confronti della città di altra squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ammenda 
€ 300,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il fischio finale, gli si avvicinava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE CELIENTO DANIELE (CASARANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
MARINO ANDREA (AZ PICERNO)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 28 ottobre 2025 alle 18:00 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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