Il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato le motivazioni del rigetto dell'istanza presentata dal Club abruzzese contro la decisione della FIGC che ha escluso la squadra dalla serie C.
[omissis]
1. Il Collegio ritiene di premettere il carattere incontroverso delle circostanze che sono poste a fondamento della delibera impugnata, e così – rispettivamente – che la S.S. Teramo Calcio s.r.l. non ha «provved[uto] a ripianare la suddetta carenza finanziaria, esclusivamente mediante le modalità prescritte dal Titolo I), par. I), lett. D), punto 24), sub a), sub b), sub c), sub d) e sub e) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, fornendo idonea documentazione […] entro il termine perentorio del 22 giugno 2022»; poi, che non è stata acquisita alcuna «relazione emessa dalla società di revisione, attestante l‘avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022»; e, in ultimo, che «al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non [risultavano] oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento». E’, pertanto, degli effetti della situazione determinatasi che si discute in giudizio, in particolare se l’inadempimento relativo alla carenza finanziaria possa dirsi giustificato, se la esigibile relazione emessa dalla società di revisione ammetta equipollenti – quali nella specie asseritamente acquisiti – e, infine, se la sopravvenienza del beneficio della rateazione del debito tributario riveli pure la regolarità ex tunc del rapporto d’imposta del contribuente. Prima di svolgere l’analisi degli argomenti spesi dalle parti, occorre premettere che la S.S. Teramo Calcio s.r.l. ha nel corso del giudizio sostanzialmente in-novato la propria difesa di seguito alla decisione del Collegio di garanzia – sez. un., n. 45 del 12 luglio 2022, lasciandone derivare univocamente la pretesa di essere, allo stato, finanche dispensata senz’altro dal rispetto dell’indicatore di liquidità («ogni valutazione sull’andamento della società debba essere fatta al Pag 10 termine dell’esercizio in corso») e, in guisa di motivo a fortiori, anche dagli adempimenti connessi alla situazione patrimoniale e strumentali a rilevarne l’andamento.
2. Nessuna delle ragioni del ricorso è fondata.
2.1 Non lo è la pretesa di essere assolti dal rispetto dell’indicatore de quo ovvero di andare giustificati per il suo mancato rispetto (ove da considerarsi, invece, ulteriormente attuale); invero, ferma l’assenza di ogni effetto diretto della Decisione n. 45/2022 cit., per alienità soggettiva e oggettiva alla controversia qui in atto (alla quale, peraltro, rimane estranea ogni manifestazione di volontà impugnatoria dei pertinenti atti delle Licenze Nazionali, del medesimo tipo – cioè – di cui «la Lega Serie A ha chiesto l’annullamento»), gli è che da quest’ultima Decisione non può derivare già in termini logici la obliterazione dell’indicatore, quanto – e piuttosto – la sola sua ri-modulazione temporale, e però la difesa interessata non allega, assai significativamente, alcuna data in relazione alla quale univocamente poter riscontrare l’assenza o venir meno «della carenza finanziaria contestata» alla S.S. Teramo Calcio s.r.l.. Soltanto nel corso della discussione orale presso il Collegio la stessa difesa ha affermato che il requisito patrimoniale in questione avrebbe dovuto trovare verifica al termine dell’esercizio contabile precedente quello in corso, e che lì sarebbe stato invero riscontrato positivamente. Sennonché, di là della circostanza che l’asserzione in tal senso – vale a dire che al termine dell’esercizio contabile scorso per la S.S. Teramo Calcio s.r.l. l’indicatore di liquidità esigibile avrebbe trovato corrispondenza – non v’è documentazione né altro conforto indiziario, sta di fatto che l’invocazione delle risultanze di bilancio anteriori allo stesso evento che ha determinato la pretesa causa di forza maggiore (la misura di prevenzione patrimoniale, invero disposta dal Tribunale di Roma il 16 dicembre 2021) contraddice il significato che l’indicatore di liquidità concordemente deve assumere ai fini della prognosi di equilibrio economico-finanziario della società che partecipa al campionato di riferimento, tanto più nella fattispecie in cui in limine della scadenza la Società presentava una situazione di vera e propria «insolvenza», per quanto emerge dal verbale di assemblea dei soci del 6-10 giugno 2022. In altre parole, dato che la risultanza riassunta dall’indicatore si conviene in termini già di sola logica che debba prendere tratti di concretezza e prossimità alla situazione che effettivamente si registra al principio della stagione sportiva per la quale la verifica di equilibrio economicofinanziario interessa, stride invocare una risultanza più che inattuale, pressoché irreale se è vero che rimane distanziata da quella presente per un elemento di assoluta discontinuità, quale la sopravvenienza di un evento caratterizzato – al dire della stessa parte interessata – come eccezionalmente novativo della situazione qua ante. Pag 11 Ne deriva, a giudizio del Collegio, che soltanto l’ipotetica allegazione e prova che in una data comunque successiva alla disposizione della misura giudiziaria fosse risultata la piena compliance con lo standard finanziario esigibile avrebbe consentito l’ulteriore coerenza dell’argomento difensivo; diversamente, l’invocazione assolutoria tout court dal criterio conformativo della capacità finanziaria non merita di essere secondata. Del resto, il Collegio nega che l’incontroverso inadempimento della Società possa dirsi giustificato da forza maggiore, come pure sembra ulteriormente sostenere la parte ricorrente; e ciò per una ragione non esattamente coincidente con quella spesa dalla opponente FIGC, vale a dire l’irriferibilità dell’evento che sostanzierebbe la condizione di inesigibilità alla S.S. Teramo Calcio s.r.l., avendo il provvedimento del Tribunale di Roma preso a oggetto le quote di un altro ente, Green Sport Italia s.r.l., che della prima era soltanto un socio, nemmeno unipersonale. Infatti, quasi in via di principio, pare doversi negare che le vicende di un socio possano valere quale causa di giustificazione invocabile dalla Società, e tanto pur volendo prescindere dalla sicura compatibilità della misura giudiziaria in atto con la «possibil[ità]» dell’adempimento che occupa, non soltanto in termini di disciplina normativa, ma addirittura per lo svolgimento concretamente preso dalla vicenda, nella quale non è stato – né mai la difesa ciò allega – il venir meno della misura giudiziaria a costituire il primum movens della (pur) ristabilita possibilità in questione. In sintesi, alla difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l., fermo che quest’ultima non può essere assolta dal rispetto dell’indicatore di liquidità, fa difetto o l’allegazione univocamente diretta a sostenere l’intervenuto rispetto dell’indicatore di liquidità (ma) in (una qualunque) data successiva all’efficacia della misura giudiziaria ovvero che sia stato proprio il venir meno di quest’ultima misura la causa di ristabilimento della possibilità di «ripianare la suddetta carenza finanziaria». Tale deficit finanche di allegazione appare concludente nel senso dell’immeritevolezza del ricorso in parte qua.
2.2 La difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l., per giunta e quasi per paradosso, attribuisce proprio al c.d. amministratore giudiziario la attestazione «della possibile iscrizione al campionato», giungendo a farne un surrogato delle certificazioni del revisore richieste invece dal Sistema delle Licenze. Ora, tale linea difensiva, per un verso, contribuisce a smentire l’altrimenti presunta assolutezza dell’impedimento derivante dalla misura giudiziaria in relazione alla compliance col citato Sistema delle Licenze, e, per altro, azzarda un’opinione di equipollenza che, quale che sia lo status dell’amministratore in parola (in nessun caso idoneo a coprirne valutazioni tecniche quali quelle in parola), va in ogni caso smentita per via della congenita terzietà della funzione che il solo revisore svolge (al netto di ogni altra considerazione sulle caratteristiche professionali dell’attività Pag 12 di questo e la responsabilità conseguente che gli è riferibile), terzietà che mai potrebbe esser supplita dall’esplicazione di una iniziativa gestoria dell’organo nel quale, al contrario, si immedesima la parte stessa. In sintesi, è privo di pregio ogni assunto difensivo inteso a superare la constatazione oggettivamente inoppugnabile circa la mancanza di una propria e adeguata certificazione di terzi «sulla possibilità della Società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento».
2.3 Anche per l’esposizione debitoria per IVA la difesa di parte ricorrente non appare decisiva nel senso di sovvertire la giurisprudenza di questo Collegio, che notoriamente (cfr., Decisione n. 56/2021) va nel senso per cui «il beneficio [della rateazione] non si produce automaticamente ma viene “concesso” con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo»; «pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio», «circostanza che vale anche a togliere ogni rilevanza all’attività unilateralmente realizzata […] dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibil[ità]” del beneficio pure rilasciato». In particolare, il Collegio rileva che – in disparte la antergazione del beneficio, se e quando concesso, al tempo della relativa domanda – è altro il punto dirimente, cioè che la concessione del beneficio di per sé non può servire ad attestare la anteriore regolarità della posizione al tempo della domanda, quanto – semmai – al tempo della sua concessione (com’è proprio di una fattispecie autenticamente costitutiva di una nuova situazione giuridica soggettiva, al tempo della cui perfezione soltanto, non mai anteriore dunque al relativo compimento, è d’uopo verificarne le condizioni di ammissibilità e legittimità). Tanto esclude che – pur in ipotesi accedendo all’effetto retroattivo della poi intervenuta concessione del beneficio, quasi si trattasse di avveramento della condizione apposta all’istanza del contribuente, di questa finendo così per fare inaccettabilmente un atto autosufficiente ai fini degli effetti – non prova di per sé che alla data anteriore e discriminante sussistesse la regolarità della posizione del contribuente. In definitiva, non consta per la sola circostanza che il beneficio sia stato poi concesso – il che accadeva in data 5 luglio 2022 – che alla data precedente del 22 giugno (nemmeno coincidente con quella della domanda) la situazione tributaria dell’interessato fosse rispondente al requisito prescritto come valutabile esattamente uno puncto temporis; né è oltremodo rilevante, pertanto, che anche la somministrazione di elementi in senso contrario da parte della FIGC (con la tecnica redazionale già altrove censurata come sandwich, cioè per confusione di atto e documento in un Pag 13 ibrido genere terzo del quale giustamente si duole pure la difesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l.) non risulti veramente superata dalla parte ricorrente.
3. Il Collegio, infine, ritiene di non dovere esaminare, nemmeno «in subordine», la pretesa della S.S. Teramo Calcio s.r.l. di «accertamento del diritto di concorrere in serie D anche in sovrannumero», e tanto in virtù dell’evidente difetto di interesse per la mancanza assoluta di allegazione di ogni vanto di parte che possa esser stato respinto o contestazione che al riguardo sia stata mossa da controparte o sia altrimenti insorta e, più in generale, di ogni idoneo procedimento suscettibile di determinare risultanze tali da generare un interesse appropriato all’accertamento così inammissibilmente promosso.
4. Già la sopravvenienza della Decisione n. 45/2022 del Collegio di Garanzia – sez. un., col suo carattere oggettivamente interferente con la materia del presente giudizio, pare al Collegio, unitamente a considerazioni inerenti alla situazione da cui origina il procedimento, costituire ragione sufficiente per esonerare la parte soccombente dall’obbligazione di pagamento delle spese di assistenza difensiva della controparte vittoriosa.
P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche Respinge il ricorso.
Autore: Redazione 3 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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