Anche per la decisione sul Campobasso il Collegio di garanzia dello Sport del Coni ha motivato la decisione che riportiamo di seguito.

[omissis]

Considerato in diritto

L'odierna vicenda contenziosa trae origine dalla mancata iscrizione del Campobasso al campionato di Serie C per la stagione calcistica 2022/2023. Il thema disputandum si concentra sulla corretta interpretazione delle disposizioni recate dal Sistema delle Licenze Nazionali per la stagione calcistica 2022/2023 (C.U. F.I.G.C. n. 222/A in data 27 aprile 2022) che prevedono, a pena di inammissibilità al campionato, il possesso - ad una data prefissata - di taluni requisiti legali ed economico-finanziari.

4. Come noto, «i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport» (cfr., inter alia: Consiglio di Stato, n. 6083/2006, Consiglio di Stato, n. 1257/1998 e Cass. civ., Sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46, nonché, di recente, Consiglio di Stato, n. 4001/2021). Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Sotto il profilo formale non vi è poi alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia l’esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per questo motivo i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, ove si è affermato che «l’esigenza di rispettare la par condicio nell'ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l'ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società», nonché, sul fronte giurisprudenziale della Giustizia sportiva, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45, ove si afferma che «la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato». Tali principi costituiscono ormai ius receptum e sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza sportiva: «in materia di rilascio delle licenze nazionali, per l’ammissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario» (Collegio di Garanzia, Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021).

5. Tanto premesso, non possono non osservarsi, anche in merito agli argomenti esposti dall'odierna ricorrente, taluni approdi cui è pervenuta tanto la giurisprudenza amministrativa quanto, anzi soprattutto, quella sportiva di questa Sezione. Questa Sezione, con la decisione n. 56/2021, ha già avuto modo di chiarire che «A norma dell’art. 2 d.lgs. n. 462/1997, “1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonchè di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute […]”. Per l’art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute), “1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, […] possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”; e tuttavia, “3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Quest’ultima disposizione prevede: “1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”, salvo il “caso di lieve inadempimento” (comma 3). In definitiva, per le vicende occorse, la Società, indipendentemente dal regime normativo principiato l’8 marzo 2020, era decaduta dal beneficio di termini rateali ai sensi dell'articolo 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e dunque qualificabile verso l’Erario quale soggetto responsabile di inadempimento non lieve: cosa che, se non vuol dire “consolidamento del debito fiscale” (concetto oltremodo irrilevante nella fattispecie) certo vale a escludere trattarsi di “opzione legittima” (sostanziando appunto inadempimento, ad litteram); sicché, anche soltanto in base al principio di auto-responsabilità, il medesimo soggetto (già non adempiente) non può invocare alcuna concausa o sopravvenienza, foss’anche - quest’ultima - soggettivamente inimputabile, per assolversi dalle conseguenze del pregresso inadempimento in cui è(ra) in corso […] Conseguenza di tanto è che sia “in regola con il fisco [soltanto] il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione”. Del resto, l’Agente della riscossione (e non l’Agenzia delle Entrate, che è invece unico soggetto contemplato dal “Sistema Licenze nazionali” pure in tema di rateazione, secondo il significativo rilievo della difesa di parte controinteressata) deve pur sempre operare una serie di valutazioni, il cui nucleo irriducibile consiste nel verificare se “il contribuente al momento della richiesta sia in condizione di adempiere alla rateizzazione” (Cass., Sez. trib., 9 marzo 2021, n. 6399). Come osservato di recente, “il beneficio non si produce automaticamente ma viene «concesso» con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo”, ciò che è – del resto – espressamente contemplato dalla disposizione censita; “pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio” (TAR Umbria, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 455; una convergente affermazione di principio secondo cui “l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” è contenuta altresì nella giurisprudenza di questo Collegio: si v. Sez. un., dec. 19 febbraio 2016, n. 9; Id., decisione 3 agosto 2015, n. 31). Si tratta, conclusivamente, di circostanza che vale anche a togliere ogni rilevanza all’attività unilateralmente realizzata in data 28 giugno 2021 dalla Società e al pronostico di “ipotetica concedibil[ità]” del beneficio pure rilasciato». Con la successiva decisione n. 57/2021, è stato inoltre affermato che «i debiti di cui alla menzionata disciplina federale (pur oggetto di una tentata transazione fiscale) restano comunque tali (alla data del 28 giugno 2021), ossia debiti inadempiuti e quindi, come tali, non possono porre capo ad una situazione di regolarità tributaria; dall’altro, il perfezionamento o meno di una transazione fiscale costituisce evento futuro ed incerto rispetto al quale alla data di riferimento (sempre 28 giugno 2021) non v’è alcuna certezza, né alcuna ragionevole previsione. Peraltro, questo Collegio ha avuto modo di affermare che “Nell’ordinamento sportivo, la rateizzazione non rileva come una modalità ordinaria e alternativa attraverso la quale la società sportiva possa adempiere il proprio obbligo tributario, ma costituisce un rimedio che consente solo la possibilità di estinguere il debito in più rate con una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Infatti, l’obbligo di documentazione circa il raggiungimento di accordi per dilazioni o rateazioni con l’ente impositore e l’obbligo di deposito della documentazione attestante il pagamento delle rate scadute, entrambi previsti dall’art. 85 delle NOIF della FIGC, rilevano al solo fine di non determinare l’irrogazione di ulteriori sanzioni, da parte dell’ordinamento sportivo, per i debiti fiscali e previdenziali scaduti, quando gli stessi siano stati oggetto di specifici provvedimenti dell’amministrazione pubblica che ne consentono il pagamento ritardato e rateizzato. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi non determina invece l’irrilevanza della mancata tempestività nell’assolvimento dei pagamenti fiscali e previdenziali dovuti, in quanto l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” e che “La disposizione di cui all’art. 85 delle NOIF della FIGC non può essere interpretata nel senso di escludere la sanzionabilità per l’omesso versamento delle ritenute fiscali fino a quando il soggetto debitore possa avvalersi, nel rispetto della disciplina statale, della rateizzazione sugli importi dovuti. La disposizione, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe, prevede l’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. La ratio della norma deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento da parte delle società delle ritenute IRPEF, nei termini fissati dalle disposizioni federali” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9)». Con la decisione n. 58/2021, infine, si è statuito: «Con riferimento agli omessi versamenti di quote delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità da settembre a dicembre 2020 e per i mesi di gennaio e febbraio 2021, il Carpi sostiene di aver proceduto ad effettuare pagamenti con un piano su base volontaria e secondo le proprie disponibilità finanziarie. In particolare, la ricorrente afferma di non avere potuto stabilire un piano concordato e formalizzato di rateizzazione con l’Agenzia dell’Entrate e di avere conseguentemente utilizzato il c.d. ravvedimento operoso, mediante il quale il contribuente può effettuare il pagamento tardivo dell’imposta. In realtà, lo strumento del ravvedimento operoso è puntualmente disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e da una serie di circolari dell’Agenzia dell’Entrate, per quanto riguarda condizioni, contenuti, procedure e termini e si realizza solo se l’imposta pagata tardivamente è maggiorata di una sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Ancora, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria (Cassazione civile, Sez. trib., 13 settembre 2018, n. 22330). Nel caso di specie, la ricorrente non ha osservato la precisa disciplina normativa richiesta per poter usufruire dell’agevolazione del ravvedimento operoso, né rispettato il procedimento indispensabile per la regolarizzazione delle omissioni. Entro il termine perentorio essa ha unicamente corrisposto due delle rate dovute (ottobre e novembre 2020), secondo un proprio piano di rateazioni autonomamente concepito, senza alcuna previa autorizzazione da parte dell’Agenzia dell’entrate o accordo con quest’ultima. Come osservato dalla resistente, se si considerasse un soggetto in regola con le imposte “sul solo presupposto che ha posto in essere una rateazione spontanea”, “tutte le società di calcio professionistiche avrebbero potuto non assolvere il pagamento dei tributi e ottenere comunque l’ammissione al campionato in ragione di una rateazione spontanea e non autorizzata dal relativo ente”». Alla luce dell'illustrata giurisprudenza, da ritenersi ormai consolidata, il ricorso non appare meritevole di accoglimento, dovendosi invece ritenere pienamente conforme alle radicate opzioni ermeneutiche di questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport il provvedimento della F.I.G.C. oggi impugnato.

P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche Respinge il ricorso.

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 26 luglio 2022 alle 22:53 / Fonte: Coni
Autore: Redazione 3 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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