Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 gennaio 2021,

a seguito del Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS – FIGC dell’avv. Angelo Mario Esposito nei confronti del Comitato Regionale Basilicata – LND (in persona del Presidente p.t.), della Lega Nazionale Dilettanti – LND (in persona del Presidente p.t.) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in persona del Presidente Federale p.t.), in relazione ai Comunicati Ufficiali nn. 39 del 16.12.2020 (“Assemblea ordinaria elettiva”), 41 del 21.12.2020 (“Comunicazioni della FIGC – Comunicazioni della LND”) e 42 del 23.12.2020 (“Comunicazioni della FIGC – Comunicazioni della LND”) emessi dal CR Basilicata – LND,

il seguente DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48 CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

Sezione: Primo Piano / Data: Ven 15 gennaio 2021 alle 19:25 / Fonte: I am calcio Matera
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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