La fase del dibattimento riportata dal documento del Tribunale Federale Nazionale.

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Il dibattimento
All’udienza del 31.8.2020 sono comparsi, per la Procura Federale, il Procuratore Federale f. f., cons. Giuseppe Chinè e l’avv. AngeIa De Michele nonché, per i deferiti Anaclerio Michele, Picci Antonio Giulio, Fiorentino Daniele, Montrone Giovanni e Turitto Onofrio, i rispettivi difensori.

Sono personalmente comparsi, assistiti dai rispettivi difensori, i sigg.ri De Santis Vincenzo; De Santis Nicola; Rossiello Francesco, legale rapp.te della USD Bitonto Calcio; Mitro Vincenzo; sig. D’Aucelli Paolo; Greco, quale segretario della soc. AZ Picerno; Flammia Daniele, Amministratore Unico del Potenza Calcio Srl.
Sono altresì comparsi i difensori delle società terze interessate Calcio Foggia 1920 SSD a rl; SSD Audace Cerignola, per cui ha presenziato anche il suo Direttore Generale, sig. Ciardullo Giovanni, e Rende Calcio 1968 Srl.

Previa replica alle eccezioni in rito formulate dalle difese, il Procuratore Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con irrogazione delle sanzioni di seguito riportate:
- Anaclerio Michele, anni 2 di squalifica e ammenda di € 10.000,00, oltre alla prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva, così determinata tenuto conto: della sanzione base (4 anni di squalifica ed € 50.000,00, quale minimo edittale ex art. 30, comma 5, CGS, già art. 7, comma 5 CGS, più 2 mesi di squalifica per aggravante della consumazione dell’illecito, ex art. 30, comma 6 CGS, già art. 7, comma 6 CGS); della riduzione (di anni 1 e mesi 2 ed € 20.000,00 ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 128 CGS (già art. 24 CGS), attesa l’ammissione di responsabilità unita alla collaborazione fattiva dallo stesso fornita per accertamento di violazioni regolamentari ad anni 3 di squalifica e ammenda di € 30.000,00 di ammenda e della commutazione parziale della sanzione di anni 1 ed € 20.000,00 di ammenda, in prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva;
- De Santis Vincenzo, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1 lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;
- De Santis Nicola, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h), CGS (già art. 19, comma 1, lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;
- Picci Antonio Giulio, Patierno Francesco Cosimo, Montrone Giovanni, sanzione di anni 1 e mesi 8 (20 mesî) di squalifica e ammenda di € 15.000,00, oltre alla prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva, così determinata tenuto conto: della sanzione base più l’aggravante della consumazione dell'illecito (v. Anaclerio Michele); della riduzione (di 1 anno e mesi 6 di squalifica ed € 20.000,00 di ammenda) ad anni 2 e mesi 8 di squalifica e ammenda di € 30.000,00 di ammenda (v. Anaclerio Michele) e della commutazione parziale della sanzione di anni 1 ed € 15.000,00 di ammenda, in prescrizione alternativa, consistente nello svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole calcio della Regione Puglia, verso i valori della lealtà e della correttezza sportiva;
- Fiorentino Daniele e Turitto Onofrio sanzione di anni 4 e mesi 2 di squalifica ed € 50.000,00 così determinata: 4 anni di squalifica ed € 50.000,00, quale minimo edittale ex art. 30, comma 5 CGS (già art. 7, comma 5 CGS) più 2 mesi di squalifica per aggravante della consumazione dell'illecito, ex art. 30, comma 6 CGS (già art. 7, comma 6 CGS);
- Rossiello Francesco, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1, lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;
- Mitro Vincenzo, sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. h) CGS (già art. 19, comma 1, lett. h) e comma 3 CGS) ed € 50.000,00 di ammenda;
- D'Aucelli Paolo sanzione di anni 1 di inibizione ed € 30.000,00, quale minimo edittale di cui all’art. 30, comma 7 CGS;
- AZ Picerno Srl, in ragione del principio di afflittività, esclusione dal campionato di competenza, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente al’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00, per l’aggravante della consumazione dell'illecito e del vantaggio in classifica conseguito dalla medesima società;
- USD Bitonto, tenuto conto che l'illecito è stato ideato, promosso e concretizzato attraverso rapporto fattivo di numerosi tesserati e Dirigenti della società, pur considerata la collaborazione di alcuni tesserati e, in applicazione del principio di afflittività, esclusione dal campionato di competenza, ovvero la Lega Pro, con assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di categoria inferiore, ai sensi e per gli effetti 18, comma 1, lett. i) del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, lett. i) del CGS, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00 per l’aggravante della consumazione dell'illecito;
- Potenza Calcio Srl, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel campionato di 2020-2021 in applicazione del principio di afflittività.

I difensori dei deferiti Anaclerio, Picci, Montrone e Patierno hanno chiesto ridursi il periodo di squalifica (Anaclerio); lamentato l’eccessiva afflittività della doppia sanzione, con richiesta di incrementare quella a tempo e ridurre quella pecuniaria (Picci); ridursi la sanzione pecuniaria in ragione delle ridotte possibilità economiche (Montrone); tenersi conto dell’essere stato il primo a rendere dichiarazione confessoria e collaborativa (Patierno).
I difensori delle altre parti, richiamate le eccezioni in rito e di merito formulate nelle rispettive memorie, hanno concluso per il loro accoglimento ed il conseguente proscioglimento dei rispettivi assistiti.
In particolare, l’avv. Maurizio Angelucci, per De Santis Vincenzo, ha reiterato l’eccezione di improcedibilità del procedimento per mancata reiscrizione dell’illecito nell’apposito registro.
L’avv. Fabio Fazzo, per De Santis Nicola, si è riportato agli atti e, con riferimento alla posizione della USD Bitonto Calcio, ha contestato i presupposti della responsabilità diretta attesa l’irrilevanza del contenuto delle intercettazioni e, quanto alla responsabilità oggettiva, ha evidenziato come la società non abbia tratto alcun vantaggio dalla combine, invece realizzatosi in danno della stessa.
L’avv. Lorenzo Tatarella, per Fiorentino e Turitto, ha contestato la richiesta sanzionatoria in quanto entrambi i deferiti estranei alla ideazione e organizzazione della combine e, in caso di riconoscimento della responsabilità, ha chiesto contenersi la sanzione ovvero, in via subordinata, la riqualificazione del fatto in omessa denuncia.
L’avv. Leonardo Gironda Veraldi, per il sig. Rossiello Francesco, ferma la richiesta di proscioglimento, in via istruttoria ha chiesto procedersi all’ascolto del file audio della intercettazione da cui ne è stata fatta discendere la responsabilità. L’avv. Flavia Tortorella, per il sig. Mitro Vincenzo, previa reiterazione delle eccezioni in rito, asseritamente non superate dalla preliminare replica del Procuratore federale, la cui riapertura delle indagini non poteva riguardare un soggetto escluso dall’indagine penale, ha altresì evidenziato la mancata risposta all’eccezione di mancata iscrizione nell’apposito registro della notizia di illecito riguardante detto soggetto, alfine eccependo la mancata contestazione della richiesta aggravante sanzionatoria.
L’avv. Francesco De Martino, per il sig. D’Aucelli Paolo, ha concluso per il proscioglimento, essendosi questi limitato a fornire chiarimenti in ordine alla nuova situazione di classifica determinata dalla penalizzazione comminata all’AZ Picerno.
L’avv. Fabio Lattanzi, per l’AZ Picerno, reiterata l’eccezione di illegittimità del provvedimento di riapertura delle indagini e di conseguente inutilizzabilità di tutti i conseguenti atti e di nullità dell’atto di incolpazione, perché esclusi dall’indagine penale sia il sig. Mitro che la società, ha escluso che l’avviso ex art. 415 bis cpp costituisca elemento nuovo per riaprire l’indagine sportiva anche nei confronti (del Mitro e) della società, gli unici elementi nuovi essendo rappresentati dalle successive dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei tesserati del Bitonto, per tale motivo inutilizzabili. In punto di fatto, ha eccepito come al Mitro sia stato contestato di avere consegnato il pretium sceleris, circostanza invece negata dagli stessi tesserati del Bitonto, di talché l’assunto accusatorio risulterebbe fondato sulla sola dichiarazione dell’Anaclerio.
Il dott. Federico Sibillano, per il Potenza Calcio Srl, reiterata l’estraneità della società ai fatti, perché già esonerato nell’ottobre 2018 il De Santis Vincenzo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 30, co. 2, CGS e, richiamata la decisione n. 165-2019/2020 di questo Tribunale, ha concluso per il proscioglimento.
Concessa la parola ai difensori delle società intervenute, l’avv. Eduardo Chiacchio, per la SSD a rl Foggia Calcio 1920, richiamato la decisione di questo tribunale n. 183-2019/2020 adottata in conformità all’arresto del Collegio di Garanzia dello Sport n. 60/2018, previo riconoscimento della responsabilità diretta e/o oggettiva della USD Bitonto Calcio ed in ragione del principio di afflittività, ha chiesto applicarsi la sanzione della retrocessione all’ultimo posto della classifica finale della stagione sportiva 2019/2020, ovvero alla penalizzazione di punti in classifica avuto riguardo alla medesima stagione 2019/2020.
Contestata dall’avv. De Martino, difensore di D’Aucelli Paolo, la tardività dell’intervento, l’avv. E. Chiacchio ha fatto riferimento alla richiesta di intervento già depositata l’8.8.2020 ed alla pervenuta convocazione per l’odierna udienza, con conseguente diritto a depositare memorie difensive sino a tre giorni prima dell’udienza dibattimentale, ovvero a formulare istanza di intervento prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 114, co. 7,CGS - FIGC.

L’avv. Casimiro delli Falconi, per la SSD Audace Cerignola a rl, si è riportato all’atto di intervento ed alle note depositate in udienza ed allegate al relativo verbale, con cui, previo accertamento della responsabilità dell'AZ Picerno a titolo di responsabilità oggettiva, ne ha chiesto la condanna alla penalizzazione avuto riguardo alla classifica della stagione sportiva 2018/2019, con conseguente scorrimento della classifica a proprio favore ovvero; in via gradatamente subordinata, tenuto conto del mancato inizio del Campionato di Serie C 2020/2021, ha chiesto valutarsi la possibilità di una sua ammissione a tale campionato a titolo risarcitorio.

L’avv. Gaetano Aita, per il Rende Calcio 1968 Srl, si è riportato all’atto di intervento con cui, previo accertamento della responsabilità dell’AZ Picerno, ne ha chiesto la retrocessione all’ultima posto avuto riguardo alla classifica della stagione 2019/2020, con conseguente ammissione della compagine calabrese al prossimo campionato di Lega Pro, a tanto legittimata dalla sconfitta patita nella gara di play-out disputata con la squadra della società deferita. Tanto, in tesi, per effetto della non assegnazione, ovvero della revoca dell’assegnazione all’AZ Picerno del titolo di vincente dei ridetti play- out.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e riservato la decisione.
[continua]

Sezione: Primo Piano / Data: Ven 04 settembre 2020 alle 21:51 / Fonte: FIGC
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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