Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo

AMMENDA

€ 2.000 PRO VERCELLI per avere due persone, non identificate ma riferibili alla Società, fatto accesso indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi senza essere inserite nelle distinte presentate al Direttore di Gara; per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una porta dei servizi igienici all’interno degli spogliatoi assegnati alla Società ospitata, rompendone il pannello inferiore e staccandone alcuni profili. Danneggiamenti non esistenti prima della gara e rilevati al termine di essa, dopo che erano stati uditi alcuni colpi provenire da detto spogliatoio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1.500 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 2°minuto e all’11°minuto del primo tempo e al 12°minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza all’interno del settore loro riservato; per avere i suoi sostenitori intonato, al 17°minuto del primo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Per avere i suoi sostenitori intonato, al 33°minuto del secondo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 45°minuto del secondo tempo, due piccoli petardi nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di alta potenza nel settore a loro riservato, il primo ad inizio gara ed il secondo al 20°minuto del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento r.c.c.).

€ 500 CARRARESE per avere i suoi sostenitori intonato, nel corso della gara per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).

€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, ad inizio gara, un petardo di alta potenza nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 MODENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 46°minuto circa del primo tempo, un bengala. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed.).

€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 32°minuto del primo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 16°minuto del secondo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 23 novembre 2021 alle 19:49
Autore: Redazione 1 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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