Le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo per le gare del 19 dicembre relative al girone C.

Ammende alle Società:
AVELLINO € 1.500,00 - per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel primo tempo - minuti 9°, 10°, 29° e nel secondo tempo - minuti 7°, 35°, fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio dietro la porta, di fronte alla curva) petardi di notevole potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).
PAGANESE € 1.500,00 -  per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, fatto esplodere otto petardi nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. 149/363 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO € 1.500,00 . per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi; 2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; 3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
TURRIS € 1.000,00 - per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere undici petardi nel settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
CATANZARO € 500,00 - per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 14°circa minuto del primo tempo, lanciato dal settore occupato dagli stessi all’interno del recinto di gioco un fumogeno nell'area circostante il rettangolo di gioco, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).
FOGGIA € 500,00 - per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio tra il campo per destinazione e la recinzione del terreno di gioco), all'11°minuto circa del primo tempo, un petardo di notevole potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).
MONOPOLI € 500,00 - per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo di elevata intensità nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. 149/364 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

Calciatori espulsi - 1 gara
TERRANOVA EMANUELE (BARI) per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

Calciatori doppia ammonizione - 1 gara
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)
BUBAS SERGIO NICOLAS (FIDELIS ANDRIA)

Calciatori non espulsi - 1 gara
BOVE DAVIDE (AVELLINO)
FORTE FRANCESCO (AVELLINO)
BIONDI KEVIN (CATANIA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA)
RICCI MANUEL (POTENZA)
SEPE ANTONIO (POTENZA)

Ammonizione con diffida (IV Infr.)
SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)
TERRANOVA PIETRO (PICERNO)
FRATTALI PIERLUIGI (BARI)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
CASOLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)
DI NOIA GIOVANNI (FIDELIS ANDRIA)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
POLIDORI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
SCANAGATTA EDOARDO (PAGANESE)
BELLOCQ FRANCO (TARANTO)
POLIDORI MATTIA (VIBONESE)

Sezione: Primo Piano / Data: Lun 20 dicembre 2021 alle 19:52 / Fonte: LEGA PRO
Autore: Redazione 3 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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