Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che, per quanto riguarda il girone C, di seguito si riportano.

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.200,00
BARLETTA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 32° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica contenente liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante l’ingresso in campo delle squadre e prima del calcio d’inizio, un fumogeno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco, prontamente rimossi dal personale dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze; 2. al termine della gara, con le squadre ancora in campo, una bottiglietta d’acqua semipiena di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
CATANIA
per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 5850 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 63° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra società, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; 2. al 64° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altra squadra avversaria, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CASARANO
per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 685 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 10° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Dirigente avversario, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 OTTOBRE 2026
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Osservatore e Organo Tecnico, in quanto, mentre l’Arbitro era a colloquio con quest’ultimo, entrava nello spogliatoio e rivolgeva all’Osservatore frasi irrispettose, contestandone l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, C.G.S. (r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOVIO LEONARDO NOAH (INTER U23)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
MASELLI SERGIO (PICERNO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con le gambe, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MATINO EMMANUELE (CASARANO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BELLODI GABRIELE (PICERNO)
PUGLIESE SAMUEL (PICERNO)
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)
D'AURIA GIANLUCA (POTENZA)

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 21:26 / Fonte: Lega Pro - Serie C
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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