Le decisioni del Giudice Sportivo sul Girone C di Serie C:

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA
LERDA FRANCO (CROTONE)

1 - al minuto 6° minuto del primo tempo due espressioni blasfeme in un unico contesto, mentre si trovava nei pressi dell’area tecnica;

2 - al minuto 22° minuto del primo tempo un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA
FILI' GIUSEPPE (ACR MESSINA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica.
 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SOUNAS DIMITROS (CATANZARO)

per aver pronunciato un’espressione blasfema al 95° minuto circa, mentre si trovava in prossimità della panchina dove si trovava dopo essere stato sostituito.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1000
CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. all'11° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco;
2. al 29° minuto del secondo tempo, un bengala sul terreno di gioco, in prossimità della porta occupata dal portiere della Squadra avversaria, senza colpire alcuno e costringendo l'arbitro ad interrompere l'incontro per permettere ai VV.F.F. di rimuovere il materiale pirotecnico.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500
GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 16° minuto circa, reiterati cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 300
CROTONE per avere i suoi sostenitori, al 27° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.c.c.)

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 20 settembre 2022 alle 21:50 / Fonte: mondorossoblù.it
Autore: Redazione 1 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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