Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'
AMMENDA € 300,00
CAMPOBASSO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’89° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI LIVIO LORENZO (CAMPOBASSO) 
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo raggiungeva alle spalle e lo scaraventava a terra con una forte spinta, senza provocargli conseguenze fisiche ma generando un acceso confronto fra tesserati avversari. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la natura del gesto, posto in essere attingendo l’avversario alle spalle e, quindi, in una situazione di minorata difesa, con conseguente maggiore pericolo di potenzialità lesiva, misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo, generando così un clima di forte tensione, e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TARTAGLIA PASQUALE (CAMPOBASSO)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, mentre festeggiava, urlava con fare aggressivo nei loro confronti entrando in contatto con gli stessi e venendo separato solo grazie all’intervento dei propri tesserati. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

Sezione: Le avversarie / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 16:11
Autore: Redazione 2 / Twitter: @tuttopotenza
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