Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano per quanto concerrne il girone C.

SOCIETÀ
AMMENDA € 900,00
AUDACE CERIGNOLA A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare; B) per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere della squadra avversaria. Misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 400 per la condotta sub A) e € 500 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e le azioni poste in essere dal delegato all’evento, finalizzate ad una pronta cessazione della condotta perpetrata (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SIRACUSA per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest denominata “Anna” intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 OTTOBRE 2025

VRENNA RAFFAELE (CROTONE) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto: 1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato; 2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro al volto con fare minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, 22/96 comma, 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma, 1 lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale). ARONICA
SALVATORE (TRAPANI) per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un parapiglia tra i tesserati delle due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo spingeva con una manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LA PORTA PIETRO (CROTONE) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante una contestazione da parte di molti tesserati, proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irrispettose per contestarne l’operato, determinando così un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti sulla parte alta del piede, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUCCI DENNY (CASARANO) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE) per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SANDRI MATTIA (CROTONE) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 16:53 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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