Ammende per Foggia, Monopoli e Potenza, tre calciatori squalificati per il Casarano. Queste alcune delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, dopo le gare della ventiquattresima giornata di campionato: 

SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00 FOGGIA A) per avere, i suoi sostenitori, durante la gara, puntato ripetutamente (da diversi Settori occupati dalla tifoseria locale) un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori della squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Ovest e Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara:
1. una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. un rotolo di scotch (proveniente dalla Curva Nord) sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. numero quattro album di figurine Panini (dal Settore Tribuna Ovest) uno dei quali attingeva alla testa un giornalista di un emittente presente a bordo campo durante l’intervista all’allenatore della squadra avversaria.

AMMENDA € 700,00 CAVESE  A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto: 1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1, non autorizzato 2. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non autorizzato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 100,00 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.

AMMENDA € 100,00 CATANIA per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per venti volte.  Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 PESSOTTO VANNI (ATALANTA U23) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1).

 INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026 PETRUZZELLA LEANDRO (TEAM ALTAMURA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.  Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.  

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026 PAGNOTTA ORLANDO (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.  Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere.

 ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 58/310 del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell’effettuazione della revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ARONICA SALVATORE

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARENCO FILIPPO (LATINA) per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANDOLFO FRANCESCO (CASARANO)

SACO COLI (CASERTANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
CELIENTO DANIELE (CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)

MICELI MIRKO (CATANIA)

PICCININI STEFANO (MONOPOLI)

LONGOBARDI GIANLUCA (SALERNITANA)

Sezione: Primo Piano / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 18:56 / Fonte: FIGC
Autore: Marco Laguardia
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