CAMPIONATO DI SERIE C 20ª GIORNATA

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, si riportano di seguito.

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.200,00 COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
AMMENDA € 900,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. sette minuti prima l’inizio della gara, un petardo sul terreno di gioco all’altezza del dischetto del calcio di rigore, provocando danni al manto erboso; 2. al 6° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle provocate al manto erboso, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una delle porte e una mattonella dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00 SIRACUSA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00 FOGGIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% circa) posizionati nel settore Tribuna Est, intonato, al 24° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 GENNAIO 2026 PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, gli si avvicinava protestando veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione mentre usciva dal terreno di gioco reiterava la condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 GENNAIO 2026 INTUIRE ALFREDO (COSENZA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, portava nei locali spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, senza alcuna preventiva richiesta da parte della squadra Arbitrale, alcuni cartoni contenenti residui di cibo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA CORCIONE DOMENICO (CAVESE) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
   
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

BOTRUGNO VITTORIO (CASARANO) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale e della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica avvicinandosi al monitor e proferendo frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO) A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, si avvicinava minacciosamente all’area tecnica avversaria concorrendo ad alimentare un clima di tensione; B) per avere, tra il primo e secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, mentre quest’ultimo attendeva che i calciatori facessero ingresso nei rispettivi spogliatoi, proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA NARDO ANDREA (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione al comportamento tenuto dal SIG. SALVATI FERDINANDO, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (GIUGLIANO) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, rendendo necessario l'intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.

ARENA MATTEO (SALERNITANA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il palone, lo colpiva con i tacchetti esposti sopra la caviglia, senza procurargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
SANDRI MATTIA (CROTONE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PETERMANN DAVIDE (FOGGIA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase gravemente offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e la relativa riprovevolezza (calciatore di riserva, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)
CHIRICO' COSIMO (CASARANO)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)
LAEZZA GIULIANO (GIUGLIANO)
MARENCO FILIPPO (LATINA)
MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA)
GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA)
PACCIARDI FEDERICO (SIRACUSA)
SOLCIA DANIELE (SORRENTO)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 21:05 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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