CAMPIONATO DI SERIE C 20ª GIORNATA

IIl Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, si riportano di seguito.

SOCIETÀ
AMMENDA € 3.000,00 GIUGLIANO A) per avere, i suoi sostenitori (50% dei 348 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sestile, intonato, al 2°, al 45° e al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un accendino e cinque bottigliette semipiene nel recinto di gioco, una delle quali attingeva al fianco sinistro il Collaboratore della Procura Federale provocandogli un dolore acuto. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bottiglietta che ha attinto il Collaboratore della Procura Federale e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.500,00 CASARANO per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 669 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 2° e al 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto in entrambe le circostanze per dieci volte; 2. all’11° minuto del primo tempo, un coro minaccioso e incitante alla violenza, ripetuto per tre volte. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 1), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00 CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco, venti fumogeni, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
IINIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 MARZO 2026 GUGLIELMINO ALESSANDRO (SIRACUSA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, ponendosi a pochi centimetri dal suo volto e gridando parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA CACACE DAVIDE (SORRENTO) per avere, al termine della gara, mentre l’Arbitro si trovava ancora sul terreno di gioco, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava proferendo parole irriguardose e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, recatosi nell’area spogliatoi, colpiva con un calcio uno dei pannelli fotografici presenti nel corridoio antistante gli spogliatoi danneggiandolo. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava veementemente nei confronti del IV Ufficiale proferendo parole irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione protestando con parole e gesti nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00 FLORO FLORES ANTONIO (BENEVENTO) per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto gli si avvicinava a una distanza di circa venti centimetri, proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA CICIRIELLO GIUSEPPE (LATINA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto usciva dall’area tecnica di circa dieci metri e, con il pallone non in gioco, si avvicinava alla linea perimetrale del campo per provocarlo con toni minacciosi. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA NARDO ANDREA (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione al comportamento tenuto dal SIG. SALVATI FERDINANDO, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VISCARDI ANGELO (CASERTANA) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

FALASCA MATTEO (TEAM ALTAMURA) per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

   
CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MERCADANTE MARIO (CASARANO)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN (MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ERRADI BILAL (POTENZA)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mer 18 febbraio 2026 alle 17:50 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
vedi letture
Print