Con apposita ordinanza il Sindaco ha disposto a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, dal 18 dicembre e fino alle ore 4 del giorno 7 gennaio 2026, il divieto, in tutto il territorio cittadino, di accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (a esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche), dove transitano o siano presenti persone, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
Il suddetto divieto è esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.

Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 25 euro e non superiore a 500 euro.
Gli artifici pirotecnici menzionati possono essere esplosi eventualmente solo in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali.
Il divieto non si applica agli artifici a effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc.

Gli artifici consentiti, da acquistarsi esclusivamente dai rivenditori autorizzati, devono essere muniti della marcatura CE, nonché dell’indicazione di una delle categorie previste dalla vigente normativa (“F1”, “F2”, “F3” ed anche “F4”), attestanti il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti, in base alle quali si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d’artificio.

È vietato raccogliere artifici inesplosi, nonché di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo.
Ai sensi dell’art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.
Ai sensi dell’art. 674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, di vapori o di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, atti a offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino ad 206 euro.
Ai sensi dell’art. 703 C.P., l’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di razzi e l’effettuazione di accensioni o esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l’ammenda fino a 103 euro, e se in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, con l’arresto fino ad un mese.

Sezione: L'Eco di Potenza / Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 15:07 / Fonte: Comune di Potenza
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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