Il Giudice sportivo Stefano Palazzi ha espresso le decisioni in merito alle gare del primo turno di Coppa Italia, per il Potenza solo l'ammonizione (I infrazione) per Antonios Siatounis. Per il Picerno squalificato il vice allenatore Guido Di Deo.

LE DISPOSIZIONI
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 agosto 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano.

SOCIETÀ

AMMENDA € 800,00
FOGGIA
per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
SIRACUSA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
LECCO
per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, per consentire la riparazione di una rete della porta nella quale era presente un buco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
MONOPOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, e al 9° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella prima circostanza per cinque volte e nella seconda per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato, al 22° minuto del primo tempo, e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le occasioni, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 SETTEMBRE 2025 MELUSO MAURO (PERUGIA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 AGOSTO 2025 FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e si dirigeva verso la panchina avversaria avvicinandosi all’Allenatore avversario Sig. CONTE MIRKO con atteggiamento aggressivo e provocatorio così creando un clima di tensione. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOMEI FRANCESCO (ASCOLI) per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, sostato nel recinto di gioco e per avere, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente nonché mediante l’uso di un telefono cellulare, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. In particolare, il Sig. TOMEI FRANCESCO comunicava con il Sig. ANTONIO GENTILE il quale, a sua volta, riportava le indicazioni tecniche all’Allenatore Sig. AGOSTINONE GIUSEPPE. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 21 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI DEO GUIDO (AZ PICERNO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, usciva dalla propria area tecnica, entrava sul terreno di gioco durante una mass confrontation e spingeva un calciatore avversario, senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SPATARO MIRKO (TRAPANI) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, usciva dalla propria area tecnica, entrava sul terreno di gioco durante una mass confrontation e spingeva un calciatore avversario senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
AGOSTINONE GIUSEPPE (ASCOLI) per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'Allenatore TOMEI FRANCESCO nonostante questi fosse stato espulso, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)
ROGNINI DIEGO (PIANESE)
GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MINI ITALO GIOVANNI (LUMEZZANE) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., 6/17 valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
GENTILE ANTONIO (ASCOLI) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore AGOSTINONE GIUSEPPE comunicategli dall’Allenatore espulso TOMEI FRANCESCO, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIGLI NICOLO (AREZZO) per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica e proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva; r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARLOCCO SERGIO (TRENTO) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
AMARADIO LUCA (JUVENTUS NEXT GEN)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mer 20 agosto 2025 alle 12:36 / Fonte: LEGA PRO
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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