Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni relative al girone C che di seguito si riportano:

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.800,00 CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 13° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della categoria arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta sub sub 1) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00 COSENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 9/30 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 CATANIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto consecutivamente per circa due minuti; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, uno striscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti e per tutta la durata del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE TOMEI FRANCESCO (ASCOLI) A) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto lanciava con violenza, ad una distanza di circa venti metri, una bottiglietta semipiena d’acqua al suo indirizzo, colpendolo ad un piede senza provocargli conseguenze, per contestarne l’operato; B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, protestava platealmente gesticolando e proferendo ripetutamente una frase irriguardosa nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la pericolosità e l’esecrabilità del lancio effettuato e tenuto conto della sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. B), C.G.S, che disciplina una condotta analoga a quella perpetrata (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIAMPAOLO FEDERICO (CASARANO) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, prima di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FONTO PAOLO (CASERTANA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti durante la fase di riscaldamento di alcuni giocatori della propria squadra. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BORRIELLO VINCENZO ALEX (SORRENTO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica interferendo con la revisione nell’area di competenza FVS. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIRON MAXIME FRANCOIS (TRAPANI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 18:52 / Fonte: LEGA PRO
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
vedi letture
Print