Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Settembre 2025 ha adottato le seguenti deliberazioni per il girone C:

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.000,00
SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, tre bottigliette d’acqua semivuote all’indirizzo del calciatore autore del gol, il quale si era recato sotto la Curva dei tifosi avversari per esultare; due delle bottigliette terminavano sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo, senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
SORRENTO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AUTERI GAETANO (BENEVENTO) A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato e, prima di uscire dal terreno di gioco, reiterava la condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale; B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro nella zona antistante gli spogliatoi, reiterando le proteste nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO (CAVESE) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire verso una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GARRITANO LUCA (COSENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D’ALENA ANTONIO (CASARANO) per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 17:16 / Fonte: LEGA PRO
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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