Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, riportiamo di seguito.

SOCIETÀ
ammenda
€ 300,00
MONOPOLI per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ammenda 
€ 200,00

BENEVENTO per avere circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Tribuna Supporters intonato, al 35° e all’82° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI
ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 OTTOBRE 2025

MIDOLO ANTONIO (SIRACUSA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un proprio tesserato, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CERVERA GIANLUCA (CASERTANA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un tesserato avversario, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI  
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 26/DIV del 14.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S., prima dell’inizio della gara, faceva accesso nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (squalifica da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI) per avere, al termine del primo tempo, a gioco fermo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva violentemente con un pugno al volto, facendolo cadere a terra stordito per un paio di minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato a gioco fermo, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, 28/134 dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
(IV INFR)

GRANATA ANTONIO (AZ PICERNO)
CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)
DI NOIA GIOVANNI (TRAPANI) 

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 21:30
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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