Il D.L. 24 aprile 2017*, n. 50 da tutti conosciuta come "Legge Lotti" ha previsto all’art. 62 una serie di interventi normativi finalizzati a riformare la disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014. Il testo del D.L. n. 50/2017 è stato definitivamente convertito con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96**.
Come è stato osservato, una complessiva riforma della normativa relativa alla costruzione degli impianti sportivi non poteva essere ulteriormente rinviata attesa l’evoluzione della fruizione del fenomeno calcio, rispetto alla quale, al pari di quanto già avveniva a fine anni ’90 in Inghilterra, lo stadio è allo stesso tempo il tempio in cui viene consacrato settimanalmente l’evento principe per cui è stato costruito (la partita di calcio o rugby) e la location capace di produrre rilevanti flussi di cassa sulla base delle facilities che riesce ad offrire in relazione al business che il calcio è in grado di generare (musei dedicati alla squadra proprietaria dell’impianto, business centers, palestre, piscine, ristoranti, vendita dei diritti collegati al nome dello stadio, sky boxes ecc.). Tutto ciò mal si concilia con la realtà italiana rispetto alla quale – da un lato - molto spesso lo stadio è nato come struttura multi funzionale (quindi dotato di pista di atletica) allontanando lo spettatore dalla piena ed avvolgente fruizione dello spettacolo e – dall’altro - dal punto di vista gestionale, lo stadio non ha mai rappresentato per le società di calcio una fonte di guadagni giacchè le società di calcio non gestiscono alcuno dei servizi ancillari allo stadio stesso (e.g. ristorazione, gestione biglietteria, parcheggi ecc.)***.
Il legislatore è intervenuto sulla materia attraverso alcuni commi della legge 27 dicembre 2013, n 147 volti ad incentivare la costruzione dello stadio di proprietà**** e, più recentemente, con il richiamato decreto-legge n. 50/2017 convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96.
Analizziamo di seguito le principali novità relative alla nuova normativa come di seguito individuate:
1. i contenuti e le modalità di predisposizione dello studio di fattibilità e i possibili interventi edilizi sugli impianti sportivi esistenti;
2. il riconoscimento di una “esclusiva”, per le attività commerciali svolte nei pressi dell’impianto sportivo, in favore della società sportiva utilizzatrice dell’impianto medesimo;
3. la disciplina degli spazi interni all’impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi.
Il comma 1 dell’art. 62 interviene sui contenuti dello studio di fattibilità previsto dall'art. 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)*****, nonché sulle modalità da seguire per la sua predisposizione. In particolare, il primo periodo del comma 1 dispone che lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo. Ciò ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. Dalla citata costruzione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva è esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
In base alla disposizione contenuta nel quarto periodo del comma 1 dell’art. 62, lo studio di fattibilità può prevedere:
- la demolizione dell'impianto da dismettere;
- la sua demolizione e ricostruzione, prevedendosi che questa possa avvenire anche con diverse volumetria e sagoma;
- la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi.
Ulteriormente, la nuova normativa prevede che gli immobili non residenziali con destinazione d'uso non sportiva siano ricompresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo. Viene altresì prevista la possibilità di realizzare, all’interno dell’impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti, alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile. Tali immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale.
In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità deve contemplare, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto delle aree di proprietà pubblica o degli impianti pubblici esistenti su cui verte l’intervento.******
Lo studio di fattibilità deve essere predisposto ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplinano le fasi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).
Il progetto definitivo deve essere corredato:
a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione, nella quale sia anche prevista la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, della effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta, e da una bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria, che specifichi:
- l'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- le caratteristiche dei servizi e della gestione;
- la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.
La nuova normativa contiene una serie di disposizioni di carattere commerciale che riguardano il riconoscimento di una “esclusiva”, per le attività commerciali svolte nei pressi dell’impianto sportivo, in favore della società sportiva utilizzatrice dell’impianto medesimo. In particolare, il comma 3 dell’art. 62 del provvedimento in commento prevede l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo.
Da ultimo, per quanto ritenuto rilevante ai fini di una prima analisi della nuova normativa finalizzata ad agevolare la costruzione di impianti sportivi, relativamente alla disciplina degli spazi interni all’impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi, il comma 5-bis dell’art. 62 ha previsto che - in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto - è consentito destinare all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali:
- fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
Autore: Redazione TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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