Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso del Teramo contro la mancata iscrizione al campionato di Serie C. Di seguito il testo integrale dell'ordinanza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8993 del 2022, proposto da
S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide, 31;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cossu e Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Carboni in Sassari, via Armando Diaz, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del dispositivo Prot. n. 00850/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con la decisione n. 52 del 25 luglio 2022 Pot. N. 0093/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 7/A di pari data e la decisione Co.Vi.So.C. del 1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F) nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso,
nonché per l'accertamento del titolo/diritto della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente alle competizioni sportive organizzate dalla FIGC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I, di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Torres S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che i profili di censura attinenti al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria della società ricorrente non appaiono fondati in quanto:
- in punto di fatto non è controversa la circostanza del mancato integrale ripianamento secondo una delle modalità previste dal Manuale delle Licenze;
- le previsioni relative all’indicatore di liquidità, contenute nel Manuale delle Licenze approvato con C.U. n. 222/A del Consiglio Federale, sono pienamente vigenti, atteso che gli effetti della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 45/2022 sono circoscritti al Manuale delle Licenze della Serie A, e che comunque dette previsioni non sono state ritualmente e tempestivamente impugnate, nel rispetto della pregiudiziale sportiva, innanzi ai competenti organi di giustizia dell’ordinamento sportivo;
- nel caso di specie gli elementi fattuali addotti dalla parte ricorrente non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore rilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza della società e come tali non estranee alla medesima, dall’altro, in ultima analisi, non comportavano l’impossibilità assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del Manuale delle Licenze;
b) che parimenti infondati sono i profili di censura attinenti alla questione dell’omessa acquisizione delle relazioni della società di revisione, sia per la rilevata insussistenza di presupposti impedimenti derivanti da forza maggiore, sia perché si tratta di un adempimento demandato a un soggetto terzo e come tale non sostituibile - anche sotto il profilo della certezza che connota l’intera procedura - con diversi mezzi probatori;
c) che le suesposte ragioni sono autonomamente sufficienti, nei limiti della cognizione cautelare, a giustificare la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C, anche a prescindere dai profili di carattere tributario che sono oggetto di separata censura;
d) che non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D previa declaratoria di illegittimità dell’art 52, comma 10 delle NOIF, per carenza di attualità dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura;
e) che neanche sussiste l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori di cui all’art. 110 delle NOIF, non essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo provvedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
Autore: Redazione 3 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
Altre notizie - Primo Piano
Altre notizie
- 18:53 “Cambio al vertice della Ternana? C’è anche Ferrero dietro le quinte
- 18:30 Patron Guarascio sui pochi tifosi : perché andare allo stadio quando ci sono Sky e il mare?
- 18:21 PicernoPicerno ko, De Luca non cerca alibi: responsabilità mia, ma il gruppo crescerà
- 18:05 Undici metri di pura follia: la Serie D regala una domenica da ricordare
- 17:38 Cavese, atto vandalico in Curva Sud "Catello Mari", ignoti hanno divelto le recinzioni
- 15:05 Concluse le indagini per rissa tra alcuni calciatori del Potenza e tifosi
- 13:39 #MondoPotenzaSerie C, Girone C: il regno dell’equilibrio
- 11:27 Il Messina in liquidazione giudiziale, campionato di Serie D a rischio
- 22:27 Serie C Sky wifi girone C i risultati della quarta giornata
- 21:24 Picerno, il Dg Greco: "Il Potenza è una delle migliori squadre del girone ma mi aspetto una risposta immediata"
- 20:22 PotenzaGiovanili Potenza, vincono all'esordio U17 e U15
- 20:02 Serie D girone H, i risultati della 2ª giornata, un punto per Francavilla e Ferrandina
- 19:17 Eccellenza lucana, i risultati della 2ª giornata, guidano San Cataldo, Oppido e Policoro
- 19:03 Promozione lucana, i risultati della 2ª giornata. In vetta Lavello e Matera
- 14:52 PotenzaTanti addetti ai lavori hanno assistito alla gara del Viviani tra Potenza e Crotone
- 17:33 #MondoPotenzaIL BUONO, IL BRUTTO E L'ANATRIELLO
- 15:26 Violenza e paura in Serie D: presidente aggredito nei pressi della sua abitazione
- 15:10 “Io Amo il Potenza” al fianco dei più piccoli: parte la raccolta di materiale scolastico!
- 14:58 CalciomercatoDopo oltre 300 presenze tra i pro, l’ex Potenza Hadžiosmanović sceglie l’Eccellenza!
- 13:14 PotenzaPotenza-Crotone 3-3, De Giorgio: "Un punto meritato contro una squadra di qualità"
- 12:30 Il tecnico del Crotone Longo: "Prestazione da squadra vera, ma serviva più concretezza"
- 06:00 PotenzaPotenza-Crotone 3-3, le pagelle: D’Auria salva il Potenza, per la difesa è notte fonda
- 01:35 Potenza-Crotone 3-3: video, gol e highlights
- 23:57 PotenzaPotenza-Crotone, spettatori e incasso della partita
- 22:50 I risultati di oggi del 4° turno del girone C della Serie C sky wifi
- 22:34 PotenzaPotenza-Crotone finisce come lo scorso anno tre a tre: partita dalle mille emozioni al Viviani!
- 20:30 Potenza-Crotone 3-3, i rossoblu di De Giorgio la recuperano
- 19:30 POTENZA-CROTONE, le formazioni ufficiali
- 17:44 PotenzaIl calendario del Potenza dall'8ª alla 16ª giornata
- 14:47 Crotone, i convocati per la trasferta di Potenza
- 14:44 Salta l'esordio di Caturano con la maglia del Catania? Ecco perchè
- 10:47 Potenza-Crotone, ecco quanti biglietti sono stati venduti nel settore ospiti
- 10:42 PotenzaCIAO ELISA
- 10:00 PotenzaEcco dove vedere Potenza-Crotone
- 09:00 PotenzaPotenza-Crotone: previsioni meteo al "Viviani"
- 08:00 PotenzaIl Potenza anti-Crotone è (quasi) pronto
- 01:18 Potenza12 SETTEMBRE, 32 ANNI FA
- 19:24 CalciomercatoL’ex centravanti del Potenza Baclet riparte dalla Promozione!
- 19:04 Picerno Dg Greco: "Il Picerno cresce con idee chiare e programmazione, Il mercato di fine agosto? "È da chi improvvisa"
- 18:49 CalciomercatoÈ sempre calciomercato: un ex Lucchese per la difesa del Cerignola
- 16:53 Crotone, mister Longo: "Sarà un match vero, senza calcoli. A decidere sarà la capacità di sfruttare le occasioni"
- 15:22 PotenzaPotenza, il tecnico De Giorgio: "Con il Crotone sarà una bella partita, un bel banco di prova"
- 11:40 PotenzaPotenza, il presidente Macchia: "Sono convinto che un calcio sostenibile sia possibile"
- 11:37 Faggiano ds Salernitana: "Il livello del campionato è alto. Attenzione al Potenza"
- 20:27 PotenzaBNL Cup 2025, per la prima volta il Subbuteo entra in una banca
- 20:12 La Rinascita Lagonegro riceve a Potenza il prestigioso Premio USSI Basilicata 2025
- 20:00 Carabinieri, a Viggiano un arresto, tre denunce, tre segnalazioni e migliaia di euro in sanzioni
- 17:59 PotenzaPotenza-Crotone, in vendita i tagliandi della partita