Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso del Teramo contro la mancata iscrizione al campionato di Serie C. Di seguito il testo integrale dell'ordinanza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8993 del 2022, proposto da
S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide, 31;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cossu e Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Carboni in Sassari, via Armando Diaz, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del dispositivo Prot. n. 00850/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con la decisione n. 52 del 25 luglio 2022 Pot. N. 0093/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 7/A di pari data e la decisione Co.Vi.So.C. del 1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F) nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso,
nonché per l'accertamento del titolo/diritto della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente alle competizioni sportive organizzate dalla FIGC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I, di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Torres S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che i profili di censura attinenti al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria della società ricorrente non appaiono fondati in quanto:
- in punto di fatto non è controversa la circostanza del mancato integrale ripianamento secondo una delle modalità previste dal Manuale delle Licenze;
- le previsioni relative all’indicatore di liquidità, contenute nel Manuale delle Licenze approvato con C.U. n. 222/A del Consiglio Federale, sono pienamente vigenti, atteso che gli effetti della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 45/2022 sono circoscritti al Manuale delle Licenze della Serie A, e che comunque dette previsioni non sono state ritualmente e tempestivamente impugnate, nel rispetto della pregiudiziale sportiva, innanzi ai competenti organi di giustizia dell’ordinamento sportivo;
- nel caso di specie gli elementi fattuali addotti dalla parte ricorrente non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore rilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza della società e come tali non estranee alla medesima, dall’altro, in ultima analisi, non comportavano l’impossibilità assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del Manuale delle Licenze;
b) che parimenti infondati sono i profili di censura attinenti alla questione dell’omessa acquisizione delle relazioni della società di revisione, sia per la rilevata insussistenza di presupposti impedimenti derivanti da forza maggiore, sia perché si tratta di un adempimento demandato a un soggetto terzo e come tale non sostituibile - anche sotto il profilo della certezza che connota l’intera procedura - con diversi mezzi probatori;
c) che le suesposte ragioni sono autonomamente sufficienti, nei limiti della cognizione cautelare, a giustificare la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C, anche a prescindere dai profili di carattere tributario che sono oggetto di separata censura;
d) che non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D previa declaratoria di illegittimità dell’art 52, comma 10 delle NOIF, per carenza di attualità dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura;
e) che neanche sussiste l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori di cui all’art. 110 delle NOIF, non essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo provvedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
Autore: Redazione 3 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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