Dopo le grandi polemiche del match dello scorso 7 novembre all’Anco Marzio e le conseguenti indagini del Giudice Sportivo che ha esaminato gli atti e disposto un’audizione con il direttore di gara Borriello di Arezzo, è stata ordinata la ripetizione del match valido per l’ottava giornata del Girone G di Serie D tra Ostiamare e Team Nuova Florida, che si era concluso con il rotondo successo per 4-0 della formazione ardeatina.

L’arbitro ha infatti ammesso di aver compiuto un errore tecnico, annullando per un fuorigioco inesistente la rete di Camara che sarebbe valsa l’1-1 ad inizio ripresa.

Nei prossimi giorni verrà stabilita la data del replay.

Di seguito riportiamo il testo integrale del Giudice Sportivo e la nuova classifica del torneo.

OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL – TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il Giudice Sportivo,

– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. OSTIAMARE LIDO CALCIO S.R.L., con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico.

In particolare, a detta del sodalizio reclamante l’errore sarebbe consistito nell’aver annullato una precedente decisione di fuorigioco, molti secondi dopo che il gioco era ripreso e che era nel frattempo sopraggiunta una segnatura che così veniva annullata, nonché fatto riprendere il gioco con lo scodellamento del pallone a favore della stessa società a favore della quale era stata fischiata la posizione di fuorigioco;

– lette le controdeduzioni depositate dalla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA, con le quali si chiede, in via principale, il rigetto del reclamo per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e per mancata indicazione nel reclamo delle norme presuntivamente violate dall’arbitro;

– rilevato che il direttore di gara, a seguito di audizione richiesta da questo Giudice Sportivo e tenutasi in videoconferenza il 18/11/2021, ha reso una dichiarazione per iscritto ad integrazione del proprio referto di gara con cui ha espressamente riconosciuto l’errore nel quale è incorso, affermando dapprima “di aver interrotto il gioco per fischiare una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone fosse “proveniente da una rimessa dal fondo” e successivamente di annullare la propria decisione e di “scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all’ultima squadra che ne aveva avuto il possesso”.

– atteso come, da un lato, la regola del giuoco del calcio n. 11, punto 3, sia chiara nell’affermare come “Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio; ” sancendo la conseguente non configurabilità e non punibilità della presunta infrazione; dall’altro lato, la regola del giuoco del calcio n. 5, punto 2 prevede che “L’arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso”.

– rilevato come alla luce del combinato disposto che precede, la decisione dell’arbitro non possa dirsi integrante una mera (benché erronea) interpretazione e valutazione di un fatto di gioco, che per forza di cose può tradursi in un errore (anche più volte nel corso di una stessa gara) a causa della inevitabile fallibilità umana ma risulta tale da integrare la violazione e mancata applicazione di due norme del regolamento del giuoco del calcio per non conoscenza o dimenticanza, come lo stesso Direttore di gara afferma nel verbale di audizione del 18 novembre 2021 e come già segnalato (ma non tempestivamente riscontrato) da uno dei due assistenti arbitrali nel corso della gara;

– rilevato, inoltre, come la situazione di palese confusione appare vieppiù corroborata dalle modalità con cui il direttore di gara ha tentato (illegittimamente) di rimediare al proprio errore nel corso della gara, decidendo di riassegnare il pallone allo stesso sodalizio a cui contestualmente ha annullato una rete, quest’ultima segnata ad esito di un’azione originata da un’infrazione che a termine di regolamento non era sussistente;

– considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha inciso sul regolare svolgimentto della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, CGS.

P.Q.M.

Dispone:

– la ripetizione della gara oggetto di reclamo;

– la trasmissione degli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza;

– di non addebitare il contributo di reclamo.

Sezione: Primo Piano / Data: Mer 24 novembre 2021 alle 19:49 / Fonte: sportinoro.it
Autore: Redazione 1 TuttoPotenza / Twitter: @tuttopotenza
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