Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, riportiamo di seguito.

SOCIETÀ
ammenda € 800,00 SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ammenda € 200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, esploso nel proprio Settore due petardi, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA LAURIOLA MATTEO (TEAM ALTAMURA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto usciva dall’area tecnica e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER 10 GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA AMARANTE ALESSANDRO (SORRENTO) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto: 1. prima dell’inizio della gara, faceva acceso nel recinto di gioco, sul terreno di gioco e nell’area spogliatoi, prima di prendere posizione in Tribuna; 2. al termine della gara, faceva accesso negli spogliatoi restandovi per oltre un quarto d’ora nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 20/DIV del 25.09.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. che vietano l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per contestarne l’operato e, a gioco fermo, lanciava il pallone in campo in segno di protesta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire verso una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE PROIA FEDERICO (CASERTANA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con la pianta della scarpa all’altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con la pianta del piede (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE PAGLINO STEFANO (SORRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) MICELI MIRKO (MONOPOLI)
Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 20:38 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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